Per le aziende obbligo di valutazione del rischio e sanificazioni certificate degli impianti aeraulici

La Regione Lombardia introduce nuovi obblighi per il controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici. Valutazione del rischio, ispezioni periodiche, manutenzione e tracciabilità diventano parti di un unico processo di gestione.

 

Con l’introduzione dell’art. 59-bis nella Legge Regionale 33/2009, la Lombardia compie un passaggio importante nella disciplina degli impianti aeraulici.

 

La norma, intitolata “Misure di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici per la salute collettiva”, riguarda gli impianti che convogliano aria negli ambienti indoor, compresi gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione, sia di nuova installazione sia già in esercizio.

 

Il cambiamento non riguarda soltanto la necessità di mantenere pulito e salubre un impianto.

 

Cambia soprattutto il modo in cui il suo stato igienico-sanitario deve essere valutato, gestito e documentato nel tempo.

 

 

Dalla manutenzione dell’impianto alla gestione del rischio

 

Prima dell’introduzione dell’art. 59-bis, la gestione igienico-sanitaria degli impianti aeraulici trovava riferimento in un insieme di norme generali, linee guida e standard tecnici.

 

La nuova normativa regionale introduce invece espressamente nel Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità un principio molto chiaro: il titolare dell’impianto è tenuto a valutarne il rischio igienico-sanitario e, sulla base di tale valutazione, ad adottare controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, garantendone la tracciabilità.

 

Non si tratta quindi semplicemente di effettuare una sanificazione. Significa costruire attorno all’impianto un processo di prevenzione continuativo, proporzionato al rischio effettivo e documentabile nel tempo.

 

 

Cosa prevede il nuovo art. 59-bis

 

La gestione igienico-sanitaria dell’impianto aeraulico non dovrebbe più essere affrontata come una successione di interventi isolati, attivati quando emerge una necessità.

 

La norma individua tre elementi fondamentali:

 

1. Valutazione del rischio igienico-sanitario

 

È probabilmente l’elemento più rilevante introdotto dalla norma.
Il titolare è tenuto a effettuare una valutazione del rischio igienico-sanitario connesso all’esercizio dell’impianto aeraulico.

 

La valutazione deve tenere conto di diversi fattori, tra cui:

 

  • la tipologia di attività svolta negli ambienti;
  • il livello di affollamento;
  • le caratteristiche dell’impianto;
  • la normativa applicabile.

 

Un ufficio, una struttura sanitaria, un hotel, un impianto produttivo o una palestra presentano caratteristiche differenti. Di conseguenza, anche la gestione dell’impianto non può essere identica in ogni contesto. È la valutazione del rischio a diventare il punto di partenza per definire controlli e attività successive.

 

2. Manutenzione e tracciabilità

 

Sulla base della valutazione effettuata, il titolare deve garantire idonei controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, assicurando un’adeguata tracciabilità.

 

Ed è proprio quest’ultimo aspetto a cambiare significativamente l’approccio alla manutenzione. Non è sufficiente intervenire sull’impianto.

 

Occorre poter ricostruire ciò che è stato verificato, quando è stato verificato, quali interventi sono stati effettuati e quali risultati hanno prodotto.

 

3. Ispezioni tecniche periodiche

 

Il titolare deve sottoporre l’impianto a ispezioni tecniche periodiche finalizzate a verificare le condizioni igieniche delle superfici interne.

 

L’obiettivo non è quindi soltanto verificare che l’impianto funzioni correttamente dal punto di vista meccanico o energetico, ma controllare anche le sue condizioni igienico-sanitarie e la salubrità dell’aria trattata.

 

 

Chi è interessato dalla nuova normativa?

 

L’art. 59-bis non individua specifiche categorie di attività, ma introduce obblighi diretti a carico del titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor.

 

Il campo di applicazione è quindi potenzialmente molto ampio e interessa, tra gli altri, uffici e sedi aziendali, stabilimenti produttivi, logistica e magazzini, centri commerciali, hotel, palestre e centri sportivi, strutture scolastiche, RSA, strutture sanitarie, ristorazione organizzata, negozi e showroom, call center e spazi di coworking.

 

Particolare attenzione dovrebbe essere posta nelle strutture caratterizzate da elevato affollamento, permanenza prolungata delle persone o particolare sensibilità degli occupanti, proprio perché questi fattori entrano nella logica della valutazione del rischio prevista dalla norma.

 

 

Cosa cambia per RSPP, HSE e Facility Manager

 

La nuova disciplina interessa direttamente il titolare dell’impianto, ma coinvolge inevitabilmente le figure che, all’interno o per conto dell’organizzazione, gestiscono sicurezza, manutenzione e facility.

 

Per RSPP e HSE Manager, il tema entra nella logica della valutazione e prevenzione del rischio: conoscere le condizioni dell’impianto, programmare i controlli e poter disporre della relativa documentazione.

 

Un aspetto che assume particolare importanza anche in occasione di interventi edilizi, ristrutturazioni, cambi di destinazione d’uso, aperture o modifiche di attività. Nell’ambito di pratiche quali CILA, SCIA e successive procedure di agibilità, architetti, geometri e tecnici abilitati sono infatti chiamati, secondo i casi, a verificare o asseverare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, compresi quelli di carattere igienico-sanitario e quelli relativi agli impianti.

 

Con l’entrata in vigore dell’art. 59-bis, poter disporre di una valutazione del rischio igienico-sanitario dell’impianto aeraulico e della tracciabilità dei controlli e delle manutenzioni effettuate diventa quindi un elemento importante per documentarne la corretta gestione e supportare RSPP e professionisti nelle verifiche di conformità richieste nei diversi procedimenti.

 

Per Facility Manager e responsabili della manutenzione, significa invece poter trasformare una serie di interventi tecnici in un processo programmato e tracciabile, disponendo di uno storico che permetta di conoscere nel tempo condizioni, verifiche e manutenzioni dell’impianto.

 

 

ELIQUO: dalla sanificazione alla gestione igienico-sanitaria dell’impianto

 

È su questo nuovo scenario che si inserisce l’esperienza di ELIQUO.

Non più soltanto come impresa specializzata negli interventi di manutenzione, pulizia e sanificazione, ma come partner certificato per la gestione igienico-sanitaria degli impianti aeraulici nel tempo. L’obiettivo è accompagnare aziende e responsabili della sicurezza lungo l’intero processo:

 

valutare → controllare → intervenire → verificare → documentare → programmare

 

Dalla valutazione iniziale del rischio alla definizione delle attività necessarie, dalle ispezioni agli eventuali interventi di pulizia e sanificazione, fino alla produzione e conservazione della documentazione relativa alle attività effettuate.

 

Disporre di rapporti di ispezione, interventi effettuati, controlli, eventuali analisi, evidenze fotografiche e storico delle manutenzioni permette di ricostruire nel tempo le attività svolte e supportare l’azienda nella dimostrazione della corretta gestione dell’impianto.
Un approccio che consente di superare la logica dell’intervento occasionale e costruire invece un piano di gestione dell’impianto coerente con il suo effettivo livello di rischio.

 

 

Il tuo impianto è già organizzato secondo la nuova logica prevista dall’art. 59-bis?

 

ELIQUO può effettuare una prima verifica dello stato dell’impianto e affiancare l’azienda nell’intero percorso di valutazione, controllo, eventuale sanificazione, certificazione e tracciabilità previsto dalla nuova disciplina.

 


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